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PRATICHE EDILIZIE PER LA RISTRUTTURAZIONE: CILA E SCIA

Cila e Scia sono dei regimi amministrativi utili alla legittimazione di interventi edilizi, attraverso i quali il titolare dell’immobile comunica al comune di appartenenza dell’immobile l’inizio di un’attività edilizia indicando i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, il progettista e le caratteristiche del progetto.

È necessario avvalersi del tecnico architetto, ingegnere o geometra iscritto al proprio ordine di appartenenza, il quale ha il compito di redigere il progetto e asseverare la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, agli strumenti urbanistiche alla normativa di settore nazionale e locale.

CILA: Comunicazione inizio lavori asseverata

La CILA è una comunicazione, pertanto non necessita dell’approvazione del Comune e del pagamento di spese amministrative.

Deve esserepredisposta e depositata prima dell’inizio effettivo dei lavori, accompagnati dagli elaborati progettuali e ad eventuali atti di assenso necessari ad eseguire l’intervento edilizio

Viene presentata dal proprietario, o da chiunque sia titolare di un “diritto reale”, presso il Comune (Sportello Unico per l’Edilizia SUE) territorialmente competente. Può essere presentata anche dall’inquilino che utilizza l’immobile in base a un contratto di affitto con il consenso del proprietario dell’immobile.

Le opere segnalate tramite CILA, sono definite manutenzioni straordinarie “leggere” e comprendono:

  • Opere necessarie a sostituire parti di edifici che non alterano la volumetria complessiva e senza che ci siano mutamenti urbanistici rilevanti delle destinazioni d’uso
  • Riordino degli spazi interni, con spostamento di tramezzi e dei divisori non portanti, la creazione di controsoffittature in cartongesso (in quanto abbassano la quota);
  • Rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento e climatizzazione all’interno appartamenti o interi fabbricati
  • Frazionamento, ossia la divisione di una unità immobiliare in due o più parti, o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso
  • Restauro e risanamento conservativo, per interventi di ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso

SCIA: segnalazione certificata di inizio attività

Con il termine SCIA si intende una comunicazione, con la quale si avvisa l’Amministrazione Comunale dell’inizio lavori.

L’attività può cominciare con efficacia immediata. Tuttavia, l’amministrazione ha a disposizione 60 giorni per verificare la regolarità della segnalazione e, in caso di inadempienze, per provvedere all’interruzione dei lavori.

La SCIA prevede il pagamento di diritti di istruttoria e di segreteria per il deposito delle pratiche.

Le opere segnalate tramite SCIA, sono definite manutenzioni straordinarie “pesanti” e comprendono:

  • Opere che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, che comporti interventi strutturali, aumento delle unità immobiliari o aumento della volumetria complessiva dell’edificio:
  1. realizzazione di nuovi balconi e terrazzi, che non comportino aumento di superficie complessiva dell’edificio;
  2. realizzazione di nuove scale interne e/o esterne, che non comportino aumento di superficie complessiva dell’edificio
  3. installazione di nuovi ascensori e montacarichi, con struttura portante interna o esterna all’edificio
  4. apertura di nuove porte, finestre esterne e lucernari;
  5. posa di canna fumaria esterna;
  6. rifacimento del tetto;
  7. posa in opera di vespaio aerato;
  8. rimozione amianto dalla copertura;
  9. sostituzione e rifacimento solaio;
  10. demolizioni parziali o totali di edifici senza ricostruzione;
  11. nuovo muro di contenimento del terreno (muro di sostegno)
  • Varianti al permesso di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, che non alterino la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo e che non configurano una variazione essenziale.
  • Restauro e risanamento conservativo, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio